In Gazzetta il Decreto Aiuti quater: il contenuto per punti

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19/01/23

Il 17 gennaio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Aiuti-quater.

Eccone parte del contenuto per punti: 

  • Il numero massimo di cessioni che possono essere effettuate a favore dei soggetti “vigilati”, quali banche, intermediari e assicurazioni passa da 2 a 3. A seguito della modifica, i bonus edilizi diventano cedibili al massimo 5 volte;
  • Confermata la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta non ancora utilizzati relativi al superbonus derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022;
  • Ufficiale la garanzia Sace a favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito a fronte di finanziamenti concessi alle imprese edili che hanno effettuato interventi ammessi al superbonus in crisi di liquidità;
  • Entra in vigore la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 per l’utilizzo in compensazione, da parte sia dei beneficiari che dei cessionari, dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre e del quarto trimestre 2022;
  • Definitivo il rinvio dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 del termine ultimo per la fruizione in compensazione del bonus carburanti per le imprese agricole e della pesca relativo al quarto trimestre 2022;
  • Applicata una riduzione delle aliquote accisa e IVA sui carburanti;
  • Riconoscimento del bonus per l'adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (credito d'imposta per la lotteria degli scontrini) per i commercianti al minuto;
  • Prevista l'esenzione IMU per gli anni 2021 e 2022 per il settore spettacolo;
  • Previsti per la scuola 150 milioni di euro per la copertura delle supplenze brevi. 

 

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