Si può dire

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23/03/23

È giunta all'Accademia una domanda da parte del Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione riguardante la parità di genere nella scrittura degli atti giudiziari. L’Accademia ha fornito dunque alcune indicazioni pratiche per gli operatori del diritto e dell’amministrazione della giustizia.

L’obiettivo di individuare regole per un uso della lingua rispettoso della parità di genere mira a «rompere qualunque eventuale asimmetria che distingua il riferimento ai due generi, maschile e femminile, intesa come discriminazione». In tale contesto però «va tenuta distinta la libertà della lingua comune nel suo impiego individuale, nella varietà degli stili e delle opinioni, dall’uso formalizzato da parte di organismi pubblici. Anche l’uso giuridico rientra in questa possibile regolamentazione che investe l’impiego della lingua da parte di istituzioni dello Stato, ben distinta da altre funzioni della comunicazione (familiare, scherzosa, artistica ecc.), alle quali occorre per contro garantire la massima libertà».

Queste le parole dell’Accademia della Crusca che risponde ad un quesito formulato dal Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Cassazione, fornendo alcune indicazioni pratiche per «chi opera nel settore del diritto e dell’amministrazione della giustizia così come a chi opera nella burocrazia delle istituzioni pubbliche, a tutti i livelli».

Evitare le reduplicazioni retoriche.  Limitare il più possibile riferimenti raddoppiati ai due generi, come “lavoratori e lavoratrici, cittadini e cittadine, impiegati e impiegate”. Per evitare questo allungamento, si possono scegliere altre forme neutre o generiche, per esempio sostituendo persona a uomoil personale a i dipendenti ecc. Quando non sia possibile, il maschile plurale “inclusivo” (a differenza del singolare) risulta comunque accettabile.

Uso dell’articolo con i cognomi di donne. L’uso dell’articolo davanti al cognome oggi è considerato discriminatorio e offensivo non solo per il femminile, ma anche per il maschile. Nel caso di persone celebri non si verificano controindicazioni, ma in altri casi si manifesta «un’evidente perdita di informazione (“La presenza di Rossi in aula” si riferisce a un uomo o una donna?); quando sia utile dare maggiore chiarezza al genere della persona, sarà sufficiente aggiungerne il nome al cognome, o eventualmente la qualifica (“La presenza di Maria Rossi” o “La presenza della testimone Rossi”)».

Esclusione dei segni eterodossi e conservazione del maschile non marcato per indicare le cariche, quando non siano connesse al nome di chi le ricopre. L’Accademia esclude tassativamente l’asterisco al posto delle desinenze dotate di valore morfologico («Car* amic*, tutt* quell* che riceveranno questo messaggio…»). Lo stesso vale per lo scevà schwa, l’? dell’alfabeto fonetico internazionale che rappresenta la vocale centrale propria di molte lingue, non presente in italiano, ma utilizzata in alcuni dialetti della Penisola. La lingua giuridica non è sede adatta per sperimentazioni innovative minoritarie che porterebbero alla disomogeneità e all’idioletto. In una lingua come l’italiano, che ha due generi grammaticali, il maschile e il femminile, lo strumento migliore per cui si sentano rappresentati tutti i generi e gli orientamenti continua a essere il maschile plurale non marcato».

Uso largo e senza esitazioni dei nomi di cariche e professioni volte al femminile. Infine, secondo l’Accademia, «si deve far ricorso in modo sempre più esteso ai nomi di professione declinati al femminile. Questi nomi possono essere ricavati con l’applicazione delle normali regole di grammatica» e, dunque, per citare alcuni esempi:

  • per i nomi terminanti al maschile in -o o al femminile in -a: ingegnere/ingegnera; magistrato/magistrata; prefetto/prefetta; avvocato/avvocata; maresciallo/marescialla; capitano/capitana; colonnello/colonnella;
  • per i nomi terminanti in -e non suffissati: il testimone/la testimone; il giudice/la giudice; il presidente/la presidente; il giudice istruttore/la giudice istruttrice, non la giudice istruttore
  • per i nomi suffissati: cancelliere (cancellieri)/cancelliera (cancelliere); usciere (uscieri)/usciera (usciere), brigadiere (brigadieri)/brigadiera (brigadiere);  l’avvocato penalista/l’avvocata penalista, ma gli avvocati penalisti/le avvocate penaliste; l’avvocato civilista/l’avvocata civilista ma gli avvocati civilisti/le avvocate civiliste; tutore/tutrice; rettore/rettrice; direttore/direttrice; ambasciatore/ambasciatrice; pretore/pretora; questore/questora.

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Fonte: DirittoeGiustizia

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