Le aspettative di riforma della giustizia tributaria

748
23/04/22

Le aspettative di riforma della giustizia tributaria

Del progetto di riforma della giustizia tributaria, pure contemplato dal PNRR, non si fa menzione nella “Delega al Governo per la riforma fiscale” né nella legge di bilancio 2022.

Nel quadro degli interventi di fine anno 2021 che impattano sul processo tributario, merita qualche riflessione il disposto dell’art. 3 bis del decreto-legge collegato alla legge di bilancio n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. In attesa della riforma organica della giustizia tributaria, vi si affronta il tema della impugnabilità degli atti della riscossione con il proposito di porre un argine alla prassi, particolarmente diffusa in alcuni ambiti territoriali, di presentare ricorso avverso gli estratti di ruolo. Sulla spinta delle difficoltà riscontrate nella gestione delle numerose controversie in argomento, il legislatore ha favorito una sorprendente quanto rischiosa soluzione. Prendendo le distanze dall’orientamento della Cassazione che ha ammesso l’impugnabilità del primo atto (in ipotesi, anche dell’estratto di ruolo) con il quale il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva, nel presupposto che la relativa cartella di pagamento non sia stata al medesimo notificata, in prima istanza viene esclusa la possibilità di presentare ricorso contro un atto che non sia espressione delle potestà di riscossione dell’agente, come ad esempio la cartella di pagamento oppure una misura cautelare o esecutiva. In deroga a tale esclusione, si consente tuttavia al contribuente di ricorrere contro un qualsiasi atto (e quindi, anche contro l’estratto di ruolo) qualora dimostri in giudizio che dal pagamento delle somme richieste dall’agente, mediante una cartella che si assuma non notificata, possa a lui derivare un pregiudizio “nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

Facile prevedere come l’indeterminatezza di tale condizione di accesso alla giurisdizione si presti ad obiettive difficoltà di accertamento e possa generare pertanto ulteriore contenzioso. È da chiedersi se la tendenza a inflazionare il contenzioso debba essere contrastata necessariamente con queste soluzioni ibride che rischiano di incrinare il principio del giusto processo, anziché incidere sui motivi reali che danno origine al fenomeno. Vale a dire sulla difficoltà che incontra l’amministrazione nel dimostrare in giudizio la rituale notificazione delle cartelle di pagamento e sulla riluttanza dei giudici ad applicare le norme processuali in tema di condanna alle spese di lite e di risarcimento del danno per lite temeraria, entrambe alla base della diffusa tendenza a impugnare gli estratti di ruolo.

La sostanziale sfiducia nella capacità di risposta degli apparati amministrativi e giudiziari e, dunque, la mancata applicazione di norme vigenti in sé esaustive, hanno di fatto ispirato l’approvazione di nuove norme, riproponendo per l’ennesima volta la trama che ha contribuito non poco alle complessità e inefficienze del sistema tributario.

Tra le novità più rilevanti inserite nella legge di conversione del decreto collegato alla legge di bilancio 2022 che possono contribuire alla riduzione del contenzioso, vi è la possibilità offerta ai coniugi, residenti in immobili situati in comuni diversi, di scegliere l’immobile ammesso all’esenzione IMU quale residenza principale della famiglia, ancorché la residenza anagrafica e la dimora abituale dei coniugi non siano stabilite nello stesso Comune. Viene meno quindi l’obbligo di versare il tributo da parte di entrambi i coniugi, ma non trova affermazione univoca la portata interpretativa della disposizione.

Per evitare dispendiose quanto inutili controversie innescate da interpretazioni che si presterebbero a facili censure di compatibilità costituzionale è opportuno riconoscere alla disposizione in esame effetti retroattivi.

0 Commenti

Avatar - Avvocati.it
Visualizza altri commenti
Contenuti correlati