Approvata la legge per contrastare la pirateria online

553
14/07/23

Ieri il Senato ha approvato in via definitiva e all'unanimità il ddl n. 621, per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Il disegno di legge n. 621 era già stato approvato dalla Camera e ha ora ricevuto l'ok definitivo dal Senato.

Ecco cosa prevede nel dettaglio:

  • L'articolo 1 è intitolato ai principi, intestando alla Repubblica una serie di compiti e iniziative volti a riconoscere, tutelare e promuovere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme; tutelare il diritto d'autore come definito dalla l. n. 633/1941 e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e da ogni illecito; assicurare alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno; prevedere opportune forme di responsabilizzazione; salvaguardare i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti; garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
  • L'articolo 2 attribuisce all'AGCOM il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza. L'Autorità potrà ordinare ai prestatori di servizi, ivi inclusi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Nei casi di gravità e urgenza, potrà adottare un provvedimento cautelare abbreviato, senza contraddittorio, su richiesta del titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione.
  • L'articolo 3, al comma 1, introduce nell'art. 171-ter, comma 1, l. n. 633/1941 la lettera h-bis), con la quale si prevede che chiunque, a scopo di lucro, abusivamente, anche con le modalità previste dall'art. 85-bis, comma 1, del TULPS (R.D. n. 773/1931) esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493. Il medesimo articolo 3, al comma 2, modifica l'art. 131-bis, comma 3, n. 4), c.p., al fine di prevedere che l'offesa non possa considerarsi di particolare tenuità, ai fini dell'applicabilità della particolare causa di non punibilità, anche per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge sul diritto d'autore, l. n. 633/1941, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge. Inoltre, il comma 3 novella l'art. 174-ter, comma 1, l. n. 633/1941, al fine di punire con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale, anche le condotte di chi mette a disposizione, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche.
  • L'articolo 4 è dedicato alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione.
  • L'articolo 5 inerisce alle sanzioni, punendo l'inottemperanza agli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, l. n. 249/1997.
  • L'articolo 6 prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di una modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa.
  • L'articolo 7, comma 1, per far fronte alle nuove competenze attribuite all'AGCM, prevede l'aumento della pianta organica.

Fonte: DirittoeGiustizia

0 Commenti

Avatar - Avvocati.it
Visualizza altri commenti
Contenuti correlati