Decreto Milleproroghe: digitalizzazione del processo estesa anche al 2022

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29/04/22

È in vigore il d.l. n. 228/2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30/12/2021) il quale, all'art. 16, prevede la proroga delle disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare già oggetto di legislazione emergenziale.

Vengono prorogate al 31 dicembre 2022, nello specifico, “le disposizioni di cui all'art. 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'arti. 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, in materia di processo civile e penale”.

Rientrano nella proroga:

CIVILE

  • L’obbligo di pagamento telematico del contributo unificato
  • La celebrazione delle udienze mediante trattazione scritta
  • Il deposito telematico di atti e documenti innanzi alla Corte di Cassazione
  • La partecipazione alle udienze con collegamenti audio-visivi da remoto
  • Il giuramento telematico del C.T.U.
  • La celebrazione delle udienze in presenza a porte chiuse
  • La possibilità per il giudice di partecipare all'udienza da remoto anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario
  • La celebrazione delle udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto mediante la trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020
  • La sostituzione, di default, della trattazione in pubblica udienza dei ricorsi per cassazione con l'udienza in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori (salvo che una delle parti o il P.G. formulino richiesta di discussione orale; è tuttavia prevista una disciplina transitoria dallo stesso art. 16, c. 2, D.L. n. 228/2021 in esame, per effetto della quale tali norme “non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022”;
  • La possibilità di chiedere ed ottenere le copie delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari muniti di formula esecutiva con modalità interamente telematica
  • L'estensione di tutte le disposizioni emergenziali, se ed in quanto compatibili, agli arbitrati rituali

Penale

Viene prorogata al 31/12/2022 la vigenza delle disposizioni contenute nell'art. 23-bis D.L. n. 137/2020 (conv. in L. n. 176/2020), cioè delle norme relative ai giudizi penali d'appello nel periodo di emergenza pandemica.

La proroga degli artt. 23 e 24 D.L. 137/2020 (conv. in L. n. 176/2020), abbraccia sostanzialmente tutta la disciplina emergenziale ivi contenuta (udienze in collegamento da remoto, decisione dei procedimenti in Cassazione in camera di consiglio - dunque senza l'intervento del P.G. e dei difensori - con i relativi termini per l'invio delle richieste di discussione orale, depositi telematici e mediante P.E.C.), con la previsione della medesima disciplina transitoria disposta per i giudizi di legittimità in materia civile ex art. 16, c. 2, D.L. n. 228/2021, secondo cui “Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022”.

Tributario

La proroga delle disposizioni che riguardano il processo tributario risulta meno estesa, infatti la trattazione da remoto potrà essere disposta soltanto sino al 31 marzo 2022, ex art. 16, c. 3, D.L. n. 228/2021, il quale prevede che “Il termine di cui all'art. 27, c. 1, primo periodo, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022”.

Penale militare

L'art. 16, comma 4, D.L. n. 228/2021 prevede che “All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»”.

 Amministrativo

Anche la proroga delle disposizioni che riguardano il processo amministrativo risulta meno estesa, infatti la trattazione da remoto potrà essere disposta soltanto sino al 31 marzo 2022, ex art. 16, c. 5, D.L. n. 228/2021, il quale dispone che “All'art. 7-bis, c. 1, del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022»”.

 Contabile

Anche la proroga delle disposizioni che riguardano il processo innanzi alla Corte dei conti risulta, come accaduto per il processo tributario e per quello amministrativo, meno estesa, infatti la trattazione da remoto dinanzi alla Corte dei conti potrà essere disposta soltanto sino al 31 marzo 2022, ex art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 228/2021, i quali dispongono rispettivamente che:

“6. Il termine di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.

7. I termini di cui all'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022”.

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