Nuovi criteri per la nomina dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio

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30/11/22

Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 18 novembre 2022 ha innovato i criteri per la nomina dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, visto l’art. 3 del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6, ai sensi del quale “il Consiglio Nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità”.

Eccoli: 

  1. quanto alla prossimità: sono individuati difensori di ufficio, gli avvocati che siano iscritti all’Albo ordinario tenuto dal Consiglio dell’Ordine del circondario in cui ha sede l’Autorità giudiziaria procedente e che siano inseriti in una o più liste formate e tenute dal medesimo Consiglio;
  2. quanto alla reperibilità: sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio che sono inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti nonché i difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti;
  3. in caso di trasferimento dell’intero procedimento o di singoli atti procedimentali ad altra Autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta ex art. 97, comma 5, c.p.p.. (che prevede la sostituzione solo per giustificato motivo);
  4. nel processo minorile i difensori di ufficio, scelti tra quelli inseriti nelle relative liste, sono scelti in relazione all’appartenenza al circondario nel cui distretto è stato commesso il reato ovvero attingendo alla lista tenuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del distretto in cui risiede l’indagato;
  5. nel processo penale militare i difensori di ufficio sono scelti tra quelli che sono inseriti nelle relative liste [lista f)] tenute dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Roma e Verona. 

In allegato trovate la delibera del Consiglio Nazionale Forense. 

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