Procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza: approvato il ddl

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18/05/23

Il ddl governativo, sottoposto oggi al voto del Senato, interviene per correggere gli effetti della riforma Cartabia nei casi in cui la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte e per i reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ma che possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa.

In particolare:

  • l'art. 1 rende procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-bis, comma 1, c.p. o l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis, primo comma, c.p.)
  • l'art. 2 include il delitto di lesione personale previsto dall'art. 582 c.p. fra i delitti per i quali l'art. 71 d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a 3 anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
  • l'art. 3, comma 1, riscrive il comma 3 dell'art. 380 c.p.p., il quale, nella sua formulazione vigente, prevede che in caso di delitto perseguibile a querela di parte si procede all'arresto in flagranza soltanto qualora la querela sia proposta, anche con dichiarazione orale resa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente sul luogo. La remissione della querela impone l'immediata liberazione dell'arrestato. Il disegno di legge consente invece l'arresto, anche nel caso in cui la querela non sia contestualmente presentata, in quanto la persona offesa risulti essere non prontamente rintracciabile. In questi casi è possibile la presentazione sopravvenuta della querela, entro 48 ore dall'arresto. L'arrestato è quindi immediatamente liberato: se la querela non è proposta nel termine di 48 ore dall'arresto; se la persona offesa dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti, comunque, ad effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche - in forma semplificata - con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'art. 90-bis.
  • il comma 2 dell'art. 3 interviene sul comma 3 dell'art. 381 c.p.p., il quale prevede, nella sua formulazione vigente che, nel caso in cui si tratti di delitto perseguibile a querela, l'arresto (facoltativo) in flagranza possa essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Il disegno di legge introduce la previsione per la quale anche nel caso di proposizione della querela in forma semplificata, resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'art. 90-bis (anche con atto successivo).
  • inoltre, durante l'esame presso la Camera dei deputati, sono state introdotte nell'art. 3 alcune disposizioni in tema di giudizio direttissimo, per coordinare la disciplina con le nuove disposizioni in materia di arresto in flagranza obbligatorio per i delitti procedibili a querela (oggetto di modifica sono l'art. 449 c.p.p. e l'art. 558 c.p.p.). Nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice dovrà sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa. La sospensione è revocata se sopravvengono la querela o la rinuncia a proporla o se decorre il termine (delle 48 ore) per la proposizione della stessa.

Durante la medesima seduta, il Senato ha inoltre approvato in prima lettura il ddl n. 586 (Romeo e Stefani) recante modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane. Il testo passa alla Camera dei deputati. Si segnala che la Commissione ha modificato la collocazione sistematica della norma e la descrizione della condotta del reato (la circonvenzione di persone anziane, anche se non interdette o inabilitate, si configura in caso di abuso delle condizioni di vulnerabilità, anche dovute all'età avanzata) ed ha inoltre soppresso l'art. 2 per evitare una disparità di trattamento rispetto ad altri reati contro il patrimonio, Infine viene rimessa alla valutazione del giudice la concessione del beneficio nell'ipotesi di risarcimento del danno.

Fonte: DirittoeGiustizia

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