Equo compenso: il CNF risponde alle domande

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31/08/23

Con parere n. 18/2023 e n. 24/2023, il CNF ha risposto ai vari quesiti formulati dal COA Torino, Brindisi, Bari, Massa Carrara, Padova, Bologna, Pisa e Palermo, inerenti l’ambito di applicazione della disciplina recata dalla legge n. 49/2023, nonché l’interpretazione di specifiche disposizioni della medesima.

I quesiti posti dai COA

I Consigli territoriali in questione hanno voluto sapere:

  • se la disposizione di cui all'art. 7 della legge in esame, secondo cui «il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista», si applichi unicamente al caso in cui l'Avvocato abbia richiesto l'opinamento nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 2 della medesima legge o se la stessa possa applicarsi in relazione a qualunque parere di congruità rilasciato dal COA;
  • se, alla luce del rinvio alla l. n. 241/1990, il COA debba adempiere nella redazione del parere ad uno specifico obbligo motivazionale;
  • se, nel caso in cui il parere abbia ad oggetto prestazioni rese a favore della PA, sia necessario che l'avvocato proceda, prima di avviare l'azione esecutiva, a una nuova notifica dello stesso;
  • se la disposizione contenuta nel suddetto art. 7 si applichi anche a pareri di congruità resi in relazione ad attività avviate e/o concluse prima dell'entrata in vigore della legge n. 49/2023 e ai compensi richiesti in assenza di pattuizione preventiva tra le parti e ai compensi richiesti sulla base di convenzioni e/o sulla base di “ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista”;
  • se, nel parere di congruità reso ai fini dell'art. 7, l. n. 49/2023, sia corretto riprodurre, come avviso alle parti, il disposto dell'art. 7, comma 1 della medesima legge.

Le risposte del CNF

Il CNF, rispondendo ai suddetti quesiti, sottolinea che l'art. 2, l. n. 49/2023 «fissa l'“ambito di applicazione” dell'intera legge – e dunque anche del suo art. 7 – e indica pertanto non tutti i contratti d'opera professionale, ma solo quelli stipulati con i “clienti forti». Inoltre, l'art. 7 cit. rinvia alla legge n. 241/1990 per precisare la procedura che deve essere seguita nell'adozione del parere di congruità, e tale richiamo è comprensivo anche dell'obbligo motivazionale, «che è peraltro coessenziale alla funzione di garanzia ascritta al rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo».

Sempre l'art. 7, l. n. 49/2023 introduce un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, comma 2, n.1 c.p.c.). Il titolo così formato soddisfa completamente i requisiti previsti dal codice di rito, (ossia l'esistenza di diritto certo, liquido ed esigibile), indi per cui, «una volta decorsi i quaranta giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente (…), il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti, e il creditore può – pertanto – procedere alle conseguenti azioni esecutive. Ciò comporta, evidentemente, la notifica del titolo in forma esecutiva secondo le forme ordinarie».

Invece, ai sensi dell'art. 11, le disposizioni della legge non si applicano «alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge. Da ciò discende che la disposizione di cui all'art. 7 potrà applicarsi soltanto alle prestazioni rese sulla base di convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore della legge».

Sempre nel parere reso dal CNF, si può leggere che le disposizioniin materia di equo compenso si applicano «anche in assenza di pattuizione preventiva tra le parti».

Infine, viene anche precisato che «il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista».

Fonte: DirittoeGiustizia

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