I like al post discriminatorio su Facebook sono indizi sufficienti per ritenere sussistente il reato di istigazione all’odio razziale

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29/04/22
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Il Tribunale di Roma confermava l'ordinanza del GIP che applicava, nei confronti di R.G., la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in ordine ai reati di cui agli artt. 604-ter c.p. e 604-bis c.p., rubricato propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Dal monitoraggio di tre piattaforme social, infatti, era emerso che l'uomo aveva aderito ad un gruppo neonazista nato su internet e che, tramite i suoi “like”, aveva contribuito alla diffusione dei post dal contenuto antisemita.  

R.G. ricorre in Cassazione, denunciando, tra i diversi motivi, violazione di legge in relazione all'art. 604-bis, c.p. e vizio di motivazione in merito alla ricorrenza della fattispecie delittuosa. Secondo l'imputato, il provvedimento impugnato ha valorizzato i contatti fisici tra i presunti membri dell'organizzazione antisemita, nonostante tali contatti siano irrilevanti in considerazione dei reati contestati, «che sanzionano esclusivamente la propaganda di idee online e la diffusione di messaggi, nonché l'inserimento di soli tre “like” che costituiscono, al più, un'espressione di gradimento e non sono affatto dimostrativi né dell'appartenenza al gruppo né della condivisione degli scopi illeciti».  

La doglianza è inammissibile. 

Secondo la Suprema Corte, il Tribunale ha logicamente desunto l'appartenenza di R.G. all'organizzazione virtuale, non solo in base ai rapporti fisici di frequentazione, ma anche in base alla ripetuta condivisione dei messaggi discriminatori sulle bacheche di Facebook. Inoltre, ai fini dell'integrazione delle condotte di propaganda, sempre il suddetto Tribunale «ha considerato concreto il pericolo di diffusione dei messaggi tra un numero indeterminato di persone, opportunamente valorizzando la pluralità di social network utilizzati e le modalità di funzionamento di uno di questi, Facebook, incentrato su un algoritmo che attribuisce rilievo alle forme di gradimento, i like”, espressi dall'odierno ricorrente». Infatti, la diffusione dei messaggi inseriti sui social, «già potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone, dipende dalla maggiore interazione con le pagine interessate da parte degli utenti […]».  

Per questi motivi, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. 

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Andrea Carmagnola
2 anni fa

Interessante! Altro...

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