La negoziazione assistita anche per le controversie di Diritto del Lavoro

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19/05/22

Il decreto-legge 132/2014 (cd. sulla degiurisdizionalizzazione) ha introdotto nel nostro ordinamento un particolare strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la negoziazione assistita da avvocati. Si tratta di uno strumento che riconosce l'importante ruolo che gli avvocati possono in prima persona rivestire nell'ambito delle cd. ADR (Alternative Dispute Resolution), pertanto accolto con favore dall'avvocatura nel suo complesso. Nel decreto, la possibilità di far ricorso alla negoziazione assistita era estesa alle controversie di lavoro; in sede di conversione, tuttavia, a seguito dell'opposizione manifestata soprattutto da alcuni settori delle organizzazioni sindacali e dalle associazioni imprenditoriali, la norma è stata modificata escludendo dalla possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita la materia del lavoro.

A nulla è valsa la protesta non solo degli avvocati giuslavoristi ma di tutta l'avvocatura nel suo complesso contro tale esclusione, ripetutamente formalizzata in mozioni, delibere e istanze del Congresso Nazionale Forense, del CNF e dell'OCF, che hanno stigmatizzato l'ingiustificato pregiudizio nei confronti degli avvocati che l'aveva determinata.
Un pregiudizio difficilmente comprensibile, quasi che gli avvocati siano da considerare soggetti inidonei a garantire una adeguata tutela alle parti e in particolare al lavoratore, soggetto debole del rapporto di lavoro.  
L'avvocato tra l'altro, come si sa, è soggetto ad un codice deontologico, che prescrive il dovere di competenza, di diligenza e di fedele patrocinio e che prevede adeguate sanzioni per la violazione di tali obblighi; l'infedele patrocinio è persino un reato e ogni avvocato è obbligatoriamente assicurato per i danni eventualmente arrecati al proprio assistito.

Nel 2021 finalmente la materia è stata ripresa in considerazione dalla legge delega sulla riforma del processo civile, promossa dalla Ministra Cartabia, elaborata da una apposita commissione, approvata in via definitiva dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021 (legge 26 novembre 2021, n.206). 
La legge delega prevede, per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. “fermo restando quanto disposto dall'art. 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro”, con la previsione “altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile” (art. 1, comma 4, lett. q). 
La negoziazione assistita da avvocati è dunque posta su un piano di assoluta parità con le altre sedi protette, con relativa parificazione degli effetti, ovvero della definitiva inoppugnabilità degli accordi raggiunti.
Le parti saranno libere di scegliere la procedura conciliativa che meglio ritengono possa rispondere ai propri interessi e alle proprie esigenze, e soprattutto le conciliazioni raggiunte con l'assistenza dei rispettivi avvocati non avranno più necessità dell'ulteriore passaggio formale in altra sede conciliativa.
La precisazione circa la necessità che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato appare poi molto opportuna, anche al fine di fugare ogni dubbio circa l'eventualità che al lavoratore non sia assicurata adeguata tutela nel corso della procedura.

Quali altri effetti può scatenare questo cambiamento oltre a una semplificazione e razionalizzazione del processo civile e perché abbiamo dovuto aspettare così a lungo?

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