Il trattamento fiscale delle criptoattività: a creare incertezze è la loro qualificazione giuridica

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27/05/22
Articolo

Il trattamento fiscale delle criptoattività dipende essenzialmente dalla loro qualificazione giuridica, che si presenta alquanto incerta, stante il sostanziale vuoto normativo.

È dubbia la soluzione prescelta dall’Agenzia delle Entrate di equiparare le criptovalute a valute estere, essendo forse preferibile, in linea generale ed in aderenza alla prassi contabile, inquadrarle tra i beni immateriali, categoria alla quale verosimilmente appartengono anche le altre criptoattività.

Le conseguenze sono decisive, ai fini IresIrapIVA e non solo.

L’unica iniziativa legislativa - ancora in fase embrionale - è il disegno di legge n. 2572 presentato in Senato.

L’ambizione del disegno è quella di introdurre nuove regole antiriciclaggio e fiscali in tema di criptovalute. In particolare, si punta a introdurre una singolare definizione di criptoattività come “unità matematica” e di ulteriori obblighi antiriciclaggio per i fornitori di servizi relativi alle criptovalute.

Quanto più specificamente alle regole fiscali, vengono proposte delle modifiche impattanti soprattutto sulla fiscalità delle persone fisiche non imprenditori, prevedendo un trattamento ad hoc ma sostanzialmente allineato alla posizione dell’Agenzia delle entrate, posto che si tratterebbe di modifiche normative comunque calibrate sulla disciplina delle valute estere.

Segnatamente, il disegno di legge propone di intervenire sulla disciplina dei redditi diversi, includendo espressamente le valute virtuali nelle lettere c-ter) e seguenti dell’art. 67 T.u.i.r.

Quanto al costo fiscale, la proposta è quella di modificare il comma 6 dell’art. 68 T.u.i.r. nel senso di considerare pari a zero il costo fiscale delle criptovalute acquisite gratuitamente e invece di utilizzare il costo documentato con data certa negli altri casi.

Inoltre, il disegno di legge prevede l’introduzione di un singolare meccanismo di rivalutazione del costo fiscale delle criptovalute con il pagamento di una imposta sostitutiva sullo stile delle normative di rivalutazione fiscale delle partecipazioni.

Il disegno di legge propone altresì di confermare sul piano legislativo l’obbligo di presentazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per le valute virtuali sostenuto dall’Agenzia dell’entrate, introducendo tuttavia un’esenzione dal predetto obbligo per “depositi” sotto i 15.000 euro. Verrebbe in ogni caso confermato il non assoggettamento ad IVAFE.

Viene infine prevista una modifica alla lett. h) dell’art. 44 T.u.i.r. volta ad includere i rapporti attraverso cui possono essere gratuitamente acquisite, a qualunque titolo, valute virtuali”. Ciò comporterebbe la riconducibilità alla categoria dei redditi di capitale dei proventi derivanti dalle attività di Forging o Staking, ovvero di Yield Farming di nuove criptovalute nell’ambito di progetti di finanza decentralizzata, e dei proventi ottenuti nell’ambito di operazioni di Savings di criptovalute.

Vista l’evidente incertezza della materia, è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate non proceda all’applicazione di sanzioni in caso di interpretazioni difformi da quella da essa proposta riscontrate in fase di verifica e accertamento.

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