La previa autorizzazione ministeriale per le concessioni di immobili di interesse culturale

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29/04/22

La previa autorizzazione ministeriale per le concessioni di immobili di interesse culturale

 La vicenda in questione riguarda l'affidamento in concessione d'uso di un bene immobile di proprietà comunale destinato ad attività commerciale, avente un interesse culturale.

L'art. 57-bis, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 prescrive che l'autorizzazione del Ministero della cultura (prevista per l'alienazione dei beni appartenenti al patrimonio culturale ex artt. 55 e 56, d.lgs. n. 42/2004si applichi ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, … attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi”.

Nel caso di specie la ricorrente deduce in giudizio la nullità (o l'annullabilità) del bando e delle successive operazioni di gara perché la procedura sarebbe stata erroneamente indetta in mancanza della preventiva autorizzazione ministeriale ai sensi del succitato art. 57-bis. Infatti, ai sensi dell'art. 164, comma 1, d.lgs. n. 42/2004“Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli”. L'amministrazione comunale rileva che il citato art. 164 riguarderebbe gli atti a valle della procedura pubblicistica, ma, secondo il Collegio, è altrettanto vero che l'assenza della preventiva autorizzazione comporta comunque l'illegittimità degli atti della fase pubblicistica (quale tipico vizio di violazione di legge) che dall'autorizzazione stessa illegittimamente prescindano. Inoltre, la succitata disposizione fa riferimento anche alla generica categoria degli “atti giuridici” che ricomprendono senz'altro anche gli atti dei procedimenti di evidenza pubblica.

Conseguentemente, ai sensi del citato art. 57-bis, per l'indizione della procedura di gara in questione sarebbe stata necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale. Ciò soprattutto alla luce del fatto che la stessa concessione prevede alcuni significativi interventi (anche) strutturali sull'immobile (tra i quali, a mero titolo esemplificativo, l'adeguamento e la messa a norma dell'impianto elettrico, l'adeguamento del servizio igienico, la verifica di efficienza dell'impianto termico, etc.), interventi che, peraltro, costituiscono il contenuto essenziale del rapporto concessorio in base alle stesse previsioni della legge di gara.

Pertanto, secondo il Collegio, l'amministrazione, prima di procedere ad effettuare una nuova procedura di gara per la scelta del contraente, dovrà prima acquisire la preventiva autorizzazione del Ministero della cultura e, solo poi, predisporre gli atti di gara, inserendovi da subito le eventuali prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione ministeriale, condizioni che poi andranno riportate nell'atto di concessione.

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