La Valutazione di Impatto Ambientale: modifiche al procedimento “ordinario”

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13/01/23

La Valutazione di Impatto Ambientale è un procedimento amministrativo finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente rispetto a talune categorie di opere individuate dalla legge.

Lo strumento è stato concepito per la prima volta negli Stati Uniti mediante il National Environmental Policy Act del 1969 per poi essere adottato, in varie forme, da alcuni Stati europei, sino ad essere introdotto nell’ordinamento comunitario tramite la direttiva del Consiglio n. 85/227/CEE recante «Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati», successivamente modificata con le direttive n. 97/11/ CE, n. 2003/35/CE e n. 2009/31/CE, poi codificate nella direttiva n. 2011/92/UE come da ultimo modificata dalla direttiva n. 2014/52/UE, recante la disciplina organica della materia.

L’Italia ha recepito l’istituto, dapprima, mediante taluni interventi mirati (tra i quali l’art. 6 della l. n. 349/1986 e il d.P.R. 12/4/1996), sino a giungere ad una codificazione organica tramite il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (il c.d. “Codice dell’ambiente”), adottato dal Governo in attuazione della delega conferita con l. n. 308/ 2004.

L’impostazione metodologica adottata dal legislatore nazionale qualifica la VIA come uno strumento di valutazione globale e integrata degli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione di alcune categorie di opere, intendendosi per “impatto ambientale” gli «effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con partico- lare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/ CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materia- li, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra allegati» (cosi? l’art. 5, co. 1, lett. c), Cod. amb. come modificato dal d.lgs. n. 104/2017 in linea con la direttiva n. 2014/52/UE).

Più in apicibus, il procedimento mira a garantire le condizioni per uno sviluppo sostenibile ed a «proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita».

Il procedimento di VIA è, inoltre, uno strumento di concentrazione, atteso che il relativo provvedimento conclusivo (positivo o negativo) è obbligatorio, vincolante e sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, intese e nullaosta in materia ambientale.

Da un punto di vista sistematico, inoltre, è opportuno evidenziare che il procedimento si ispira al principio di integrazione quale conseguenza diretta del perseguimento dello “sviluppo sostenibile”; ne consegue che l’interesse alla tutela ambientale non deve essere inteso come ostativo in senso assoluto alla realizzazione delle opere, ma deve essere contemperato, in sede di VIA, con i concorrenti interessi alla realizzazione dell’opera e, in generale, con le istanze di tutela dell’iniziativa economica, sia essa pubblica o privata.

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