Limiti redazionali per gli atti del processo civile

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28/08/23

Il decreto del Ministero della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto e in vigore dal 26 agosto, porta con sé novità molto importanti per gli avvocati civilisti.

Il decreto, che si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023, prevede che l'atto di citazione, il ricorso, la comparsa di risposta e la memoria difensiva, gli atti di intervento e chiamata di terzi, le comparse, le note conclusionali e gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione siamo composti da massimo 20 parole chiave e 80mila caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine (con dimensione carattere pari a 12 punti, interlinea 1,5 e margini di 2,5 cm).

Per tutti gli altri atti del giudizio, invece, l'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 50mila caratteri. 10mila i caratteri per le note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza.

Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.

Lo scopo di questa novità? Favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali e rispondere alla «necessità di stabilire criteri di redazione e limiti dimensionali, il cui mancato rispetto non comporta inammissibilità o invalidità dell'atto giudiziario».

Il decreto precisa che i limiti dimensionali sono validi per gli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a 500mila euro (art. 1 ).

I limiti dimensionali fissati dal Ministero possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità (anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti). In tal caso, il difensore dovrà esporre sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti (art. 5).

Non solo gli avvocati, ma anche i giudici sono tenuti a rispettare i criteri di redazione previsti dal decreto. Secondo l'art. 7 infatti «il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili».

Cosa ne pensate? Le novità introdotte saranno utili a perseguire gli obiettivi prefissati?

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