Riforma dello Sport: pubblicato in Gazzetta il correttivo bis

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06/09/23

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il correttivo bis della Riforma dello Sport approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2023. Importanti le novità rispetto al D.lgs 36/2021 e al correttivo 163/2022, entrati in vigore solo il 1° luglio scorso.

Da oggi nella definizione di lavoratore sportivo rientrano le seguenti figure:

  • l'atleta,
  • l'allenatore,
  • l'istruttore,
  • il direttore tecnico,
  • il direttore sportivo,
  • il preparatore atletico,
  • il direttore di gara,
  • ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Inoltre, il correttivo bis prevede che i lavoratori dipendenti delle PA possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche:

  • in qualità di volontari,
  • fuori dall'orario di lavoro (fatti salvi gli obblighi di servizio)
  • previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Tra le altre novità:

  • Adeguamento degli statuti entro il termine del 31 dicembre 2023;
  • Attività secondarie: il mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri di determinazione delle c.d. attività diverse e strumentali, i cui limiti saranno individuati con apposito decreto, comporterebbe la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Attività Sportive (RAS).
  • Destinazione d’uso dei locali: ai sodalizi sportivi dilettantistici viene consentito di svolgere le proprie attività statutarie, purché non di tipo produttivo, in locali compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
  • Irap: i compensi co.co.co. erogati dalle asd/ssd, fino alla soglia stabilita di € 85.000,00, restano al di fuori dalla determinazione della base imponibile.
  • Prestazioni occasionali: utilizzabili per Asd e Ssd, Federazioni, Discipline Sportive Associate, Associazioni Benemerite ed Enti di promozione sportiva, di utilizzare le prestazioni occasionali.
  • Premi sportivi: eliminata l’esenzione dalle ritenute fiscali per i premi sportivi fino a 300 euro.
  • INAIL: i collaboratori coordinati sportivi sono esenti da obblighi Inail in quanto già coperti dalla tutela dell’obbligo assicurativo art. 51 legge 289 2002.
  • Proroga dei versamenti relativi a compensi ai collaboratori corrisposti tra luglio e settembre 2023, che potranno essere effettuati entro il 31 ottobre.
  • Obbligo comunicazioni al centro per l’impiego: anche per compensi relativi a contratti COCOCO inferiori a € 5.000 annui è prevista la comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego. L’obbligo si può assolvere attraverso il RAS entro il 30° giorno successivo del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.
  • Libro Unico del Lavoro: tenuta anche attraverso il RAS, in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (30/01/2024 per l’anno 2023).
  • UNIEMENS: l'’adempimento può essere assolto anche mediante il RAS.
  • No prospetto paga: se il compenso annuale non supera i 15.000 euro nell’anno solare non sussiste l’obbligo.

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