L’avvocato non rispetta i criteri redazionali degli atti? Spese compensate

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16/10/23

La violazione dei criteri di forma e redazione degli atti giudiziari ex art. 46 disp. att. c.p.c. in riferimento agli artt. 6 e 8 DM n. 110/2023 giustifica la compensazione delle spese legali.

Lo ha affermato il Giudice di Pace di Verona nell'emissione di un decreto ingiuntivo a carico di una società. Nello specifico, la compensazione delle spese legali è ricondotta dal GdP alla violazione dei criteri di forma e redazione degli atti giudiziari ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., in riferimento agli artt. 6 e 8 DM n. 110 del 7 agosto 2023 per quanto attiene alla dimensione caratteri e all'interlinea.

Secondo il decreto ministeriale citato, l'avvocato, nella redazione degli atti, deve utilizzare carattere con dimensione pari a 12 punti, interlinea 1,5 e margini di 2,5 cm.

Abbiamo parlato dei limiti redazionali in questo articolo.

Nella sentenza si legge che il giudice, "visti gli art. 633 e 634 c.p.c., ingiunge a R. S.R.L. (omissis) di pagare entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la somma di € 8.540,00 oltre interessi di mora dalle scadenze dei singoli pagamenti al saldo effettivo, oltre anticipazioni non imponibili documentate (contributo unificato, marca iscrizione, spese autentica notarile).

Spese legali compensate per violazione dei criteri di forma e redazione degli atti giudiziari ex art. 46 disp. att. c.p.c. in riferimento agli artt. 6 e 8 DM n. 110 del 07.08.2023 (dimensione caratteri ed interlinea).

Avverte l'ingiunto che in mancanza di opposizione avanti questo Giudice di Pace del presente decreto a norma dell'art. 645 c.p.c. si potrà procedere ad esecuzione forzata.

Avverte che può essere fatta opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto". 

Fonte: DirittoeGiustizia

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